Comitato di Quartiere Appio Alberone

All’inizio tutto sembra impossibile. Credere è un dovere, lottare è una necessità, sognare è un diritto
COMITATO DI QUARTIERE APPIO ALBERONE REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
Articolo 1
(Territorio del Quartiere)
Il territorio del quartiere Appio Alberone è quello identificato dall'articolo 1 dello Satuto.
Articolo 2
(Finalità delle elezioni)
Le elezioni hanno lo scopo di eleggere o convalidare i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.
Articolo 3
(Periodicità delle elezioni)
Le elezioni devono essere indette ogni tre anni cosi come previsto dall’art. 8 dello statuto.
Articolo 4
(Diritto al voto)
Possono aderire al Comitato tutti i cittadini maggiorenni che siano residenti, domiciliati, che svolgono attività lavorativa, che sono comunque impegnati in Associazioni, organizzazioni o in realtà sociali operanti sul territorio del Comitato di Quartiere individuato ai sensi dell'art. 1 dello statuto nonché dell’art. 3, comma 3 della CI/72070 del 7 aprile 2014 emessa da Roma Capitale - Municipio VII.
Hanno diritto al voto tutti i cittadini che hanno preliminarmente aderito al comitato.
Articolo 5
(Diritto di candidatura)
Possono concorrere all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 dello statuto.
Articolo 6
(Luogo delle elezioni)
Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso locali che verranno individuati dal Comitato Direttivo ed in prima convocazione dal comitato promotore, che verrà indicata al momento della convocazione con ogni mezzo di diffusione a disposizione.
Articolo 7
(Commissione elettorale)
La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, e per la prima convocazione dal Comitato Promotore, è formata da: un Presidente, un Segretario e da uno o più scrutatori.
Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni che hanno comunque il diritto di assistere alle operazioni di scrutinio.
Articolo 8
(Operazioni preliminari all'apertura dei seggi)
Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione delle schede elettorali, una o più urne elettorali, computer o registri per la registrazione e l’acquisizione dei dati dell’elettore.
Il Presidente e uno scrutatore della Commissione elettorale firmano le schede e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all’apertura del seggio.
Articolo 9
(Scheda elettorale)
La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, l’elenco dei candidati in ordine alfabetico per cognome.
Articolo 10
(operazioni di voto)
Nel giorno fissato per le elezioni e negli orari prestabiliti, senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovassero ancora all'interno del seggio saranno ammessi a votare.
La Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve controllare che lo stesso vi abbia diritto ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.
Ogni aderente può esprimere il proprio voto personalmente ed un’unica volta
Articolo 11
(Validità del voto)
L'elettore può esprimere fino a tre preferenze barrando con una croce, sulla scheda elettorale, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto. Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a tre.
Nel caso in cui l’elenco dei candidati sia di numero pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere, il voto può essere validamente espresso barrando con una croce posta sul quadratino a sinistra della scritta “Preferenza per l'intera lista”. In tal caso l’espressione del voto è da ritenersi come convalida dell’intero elenco.
Articolo 12
(Operazioni successive alla chiusura del seggio)
Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate. Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato.
La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti nulli o sono ritenute bianche.
Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede. La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato.
Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno ricevuto più voti. In caso di parità di preferenze tra i candidati viene eletto il candidato più giovane.
Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
Terminate le operazioni elettorali, luno dei componenti della Commissione Elettorale, conserverà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni e la consegnerà al Segretrio che verrà nominato all'interno del Consiglio Direttivo eletto.
Nel verbale si darà atto della consegna indicando il nominativo del componente della Commissine elettorale che ha ricevuto la documentazione e il materiale.