Comitato di Quartiere Appio Alberone

All’inizio tutto sembra impossibile. Credere è un dovere, lottare è una necessità, sognare è un diritto
Statuto
STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE APPIO ALBERONE
Art. 1
Il Comitato di Quartiere Appio Alberone è una libera associazione fra cittadiniche risiedono sul territorio o che svolgono in esso attività lavorativa o che siano impegnati in Associazioni, organizzazioni ed in altre realtà sociali operanti.
Il comitato opera, indicativamente, nel territorio posto tra Ponte Lungo e Colli Albani comprendo al suo interno via Appia Nuova, via Mario Menghini, Parco della Caffarella, l’anello ferroviario, Via Solunto, Via Albenga.
Eventuali più dettagliati confini verranno definiti di concerto con il VII Municipio e gli altri Comitati di Quartiere limitrofi.
Il Comitato è un’associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale.
Art.2
Sede
La sede legale del Comitato è sita in Roma via Appia Nuova 470 int. 15
Art.3
Finalità.
Il Comitato di Quartiere “Appio Alberone”:
1) promuove lo studio e l’approfondimento dei problemi attraverso proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sportivi, socio- assistenziali, socio-sanitari e culturali al fine di migliorare le condizioni di vita del quartiere;
2) Rappresenta,presso l’Amministrazione Municipale ed altre pubbliche istituzioni, le istanze generali dei cittadini, presentando proposte di iniziative per migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, l’arredo urbano, gli impianti sportivi;
3) Verifical’attuazionedei processi di consultazione con il Municipio rispetto alle materie di pianificazione urbanistica, mobilità, opere pubbliche, gestione dei servizi pubblici e rete commerciale, programmazione sociale e culturale;
4) Vigila sulla democratica e corretta gestione della cosa pubblica anche attraverso l’uso del diritto di informazione ed accesso agli atti, ai procedimenti e alle strutture e servizi, come previsto dalla legislazione vigente;
5) Stimola la partecipazione alla vita sociale dei cittadini rendendoli partecipi delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità;
6) Collabora con organizzazioni limitrofe e similari, ricercando il coordinamento anche con gli altri comitati ed associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose presenti nel quartiere;
7) Può costituire gruppi di ricerca e di studio specifici anche per lo svolgimento delle proprie attività;
8) Può organizzare e gestire direttamente con i propri aderenti od attraverso collaborazioni con altre associazioni e comitati, qualsiasi manifestazione ed iniziativa a carattere sociale, culturale, turistico, ambientalistico, educativo e sportivo che sia tesa al recupero e valorizzazione delle strutture ed aree presenti nel territorio finalizzate agli interessi della comunità di quartiere.
Art. 4
Adesione al Comitato
L'adesione al Comitato è volontaria,libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attivitàpersonale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.
Art. 5
Fondo comune.
I contributi volontari degli associati, insieme ai beni eventualmente acquisiti con questi, costituiscono il fondo comune del Comitato. Nessuno degli aderenti può richiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso, finchè il Comitato rimane validamente costituito ed operante. Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondocomune.
Art. 6
Organi del Comitato
Gli organi del Comitato sono: L’Assemblea generale di Quartiere; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente
Art. 7
Assemblea generale
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocata dal Presidente, dal Vice Presidente insieme ad almeno 1/10 degli aderenti o dal 20%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dovrà essere divulgata, con almeno 15 giorni di anticipo, con ogni mezzo utile a garantire la massima pubblicità: a mezzo posta elettronica, affissione presso la sede del Comitato, sito web. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno e giorno e ora dell’eventuale seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza degli Aderenti, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum. I poteri dell’Assemblea sono: -elezione del Consiglio Direttivo; -l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale; -approvare il consuntivo annuale delle attività; - approvare le linee di indirizzo ed operative per le attività / iniziative che il Comitato intende svolgere nel corrente anno;
L’Assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità di quella ordinaria, ma i suoi poteri sono: -deliberare sulle richieste di modifica dello statuto, fatta eccezione per la modifica della sede legale; -deliberare sullo scioglimento del comitato L’assemblea straordinaria decide a maggioranza dei 2/3 dei presenti per la modifica dello statuto e a con maggioranza di 3/4 per lo scioglimento del Comitato. Per tutte le Assemblee verrà redatto un verbale che sarà depositato presso la sede del Comitato a disposizione di tutti gli Aderenti.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Comitato ed ha il compito di realizzare le attività sociali individuate dalle linee di indirizzo stabilite dell’Assemblea Generale di Quartiere, assumendo le decisioni gestionali che per statuto non sono demandate all’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri che esercitano il proprio incarico gratuitamente. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, esso verrà sostituito dal primo non eletto della lista dei partecipanti alle elezioni del Direttivo. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire contemporaneamente incarichi di partito o incarichi politico istituzionali e decadono all’atto dell’eventuale candidatura. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
La durata di carica del Consiglio Direttivo è di tre anni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i suoi poteri riguardano: - l’elezione del Presidente; - l’elezione di un Vice Presidente che possa operare in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, delineandone i poteri; - l’elezione di un Segretario e di un Tesoriere; -accogliere o respingere la domanda di ammissione degli Aderenti; -adottare provvedimenti disciplinari; -compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale relativa; -curare gli affari di ordine amministrativo; -deliberare l’apertura di eventuali rapporti con gli istituti di credito; -curare la parte finanziaria del Comitato Inoltre il Consiglio si occupa della corretta tenuta dei documenti del Comitato, cioè anche dei verbali dell’Assemblea, della lista degli Aderenti nonché della tenuta dei fogli cassa. Il Consiglio può delegare uno o più compiti a singoli consiglieri o a Commissioni appositamente costituite con Aderenti volontari. Art.9 Il Segretario e il Tesoriere Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere, il quale, durante l'Assemblea annuale dei soci, presenterà un resoconto relativo allo stato contabile del Comitato. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, che ha il compito di redigere i verbali dei lavori delle Assemblee e del Comitato nonchè di aggiornare la documentazione in possesso del Comitato stesso.
Art. 10
Diritti degli aderenti
Gli aderenti al Comitato hanno diritto ad: - eleggere il Consiglio direttivo - approvare il rendiconto annuale - partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato - proporre questioni inerenti l’ambito territoriale di riferimento del Comitato
Art. 11
Doveri degli aderenti
Gli aderenti al Comitato hanno il dovere di: - partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo - tenere verso gli altri associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede
Art. 12
Recesso
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati.
Art. 13
Durata e scioglimento
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera in merito alla destinazione del Fondo comune, eventualmente devolvendo lo stesso ad associazioni od altri comitati con
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WHAT I DO
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SPEAKER
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